Sez. 1, Sentenza n. 834 del 07/02/1996 Cc. (dep. 04/03/1996) Rv. 204076 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termine di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Complessità del dibattimento - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termine di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
La particolare complessità del dibattimento che può giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 cod. proc. pen. implica una disamina globale delle concorrenti esigenze processuali, congiunta a quella dei carichi di lavoro e dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'escussione dei testimoni, in modo da accertare se tutti questi elementi siano tali da integrare una situazione obiettiva che impedisca la sollecita definizione del giudizio, rendendo quindi inevitabile la sospensione. Inoltre, la valutazione corrispondente deve ricomprendere anche - oltre le esigenze strettamente processuali - quelle logistiche, tra le quali rientrano quelle legate alla garanzia dell'incolumità dei collaboratori. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto illegittima la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice di merito, sul rilievo che, dalla data fissata dal g.i.p. - 18 ottobre 1994 - per l'udienza dibattimentale, il processo aveva subito continui rinvii, uno solo dei quali richiesto dalla difesa, sì da essere realmente incardinato, con la relazione espositiva del P.M. e la richiesta, accolta, di sospensione dei detti termini, all'udienza del 13 ottobre 1995, data dalla quale vi era stato un primo rinvio all'udienza del 9 gennaio 1996 e un secondo a quella del 13 febbraio 1996, senza una prevedibile sua conclusione in tempi solleciti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)