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Sez. L, Sentenza n. 6152 del 06/12/1985 (Rv. 443286 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA DELL'INVALIDO - REVOCABILITÀ DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443286-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA DELL'INVALIDO - REVOCABILITÀ DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

Il rapporto di lavoro dell'invalido assunto in quota obbligatoria - pur presupponendo una ridotta, ma effettiva, capacità lavorativa, nonché la correlazione a congegni idonei ad impedire l'usurabilità della prestazione di lavoro, come pure a strumenti risolutivi di esso in caso di modificazioni di tale capacità - è caratterizzato dalle note di normalità, continuità ed adeguatezza retributiva, proprie di ogni rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, tale rapporto può incidere in senso negativo sulla pensione di Invalidità goduta dall'assunto in quota obbligatoria, comportandone la revoca, non in forza di una comparazione con la capacità di guadagno connessa all'attività lavorativa precedente all'Invalidità, ovvero con la utilizzabilità dell'invalido in regime di libero mercato, bensì soltanto in quanto sia indice di un incremento della capacità di guadagno dell'invalido rispetto alla misura esistente al momento della concessione della pensione, oppure riveli - in Mancanza di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche - un errato apprezzamento viziante il provvedimento di concessione della pensione. (Conf 2872/80, mass n 406618).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)