Sez. 3, Sentenza n. 1229 del 10/02/1997 (Rv. 502315 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Prelazione agraria - Mutamento del titolo posto a fondamento della pretesa - In primo grado proprietà di un fondo confinante - In secondo grado acquisto per successione ereditaria della comproprietà del fondo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Il principio, in ragione del quale in materia di diritti reali la indicazione in appello di un titolo di acquisto diverso da quello dedotto in primo grado non comporta un mutamento della domanda e della situazione giuridica fatta valere e di conseguenza la violazione del divieto ex art. 345 cod. proc. civ. di proporre domande nuove, non si applica in materia di diritto alla prelazione agraria, situazione soggettiva complessa, in una prima fase di natura obbligatoria e in una seconda fase eventuale di natura potestativa (nella fattispecie concreta è stata ritenuta innovazione vietata della domanda di riscatto, il mutamento del titolo posto a fondamento della pretesa, indicato in primo grado nella titolarità della proprietà di un fondo confinante e in appello nell'acquisto ereditario della comproprietà del fondo e nella successione nel diritto di prelazione originariamente spettante al "de cuius").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)