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Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 05/09/1987 (Rv. 455325 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIRITTI REALI - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN TITOLO DI ACQUISTO DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO IN PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - PRELAZIONE AGRARIA - NATURA - SITUAZIONE GIURIDICA COMPLESSA CON UNA PRIMA FASE DI NATURA OBBLIGATORIA ED UNA SECONDA EVENTUALE A CARATTERE POTESTATIVO - RICHIESTA IN APPELLO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 7 LEGGE N. 817 DEL 1971 INVECE CHE EX ART. 8 LEGGE 590 DEL 1965, COME DEDOTTO IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455325-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIRITTI REALI - DEDUZIONE IN APPELLO DI UN TITOLO DI ACQUISTO DIVERSO DA QUELLO DEDOTTO IN PRIMO GRADO - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - PRELAZIONE AGRARIA - NATURA - SITUAZIONE GIURIDICA COMPLESSA CON UNA PRIMA FASE DI NATURA OBBLIGATORIA ED UNA SECONDA EVENTUALE A CARATTERE POTESTATIVO - RICHIESTA IN APPELLO DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 7 LEGGE N. 817 DEL 1971 INVECE CHE EX ART. 8 LEGGE 590 DEL 1965, COME DEDOTTO IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il principio per cui, in materia di diritti reali, il richiamo ad un titolo di acquisto diverso da quello dedotto in primo grado, costituendo detto titolo la fonte del diritto reale, non comporta mutamento della domanda e della situazione giuridica fatta valere e non dà luogo, quindi, in appello, alla proposizione di una domanda nuova, non si applica al diritto di prelazione agraria, che non configura né un diritto reale, né un diritto ad efficacia reale, bensì una situazione giuridica complessa, composta da una prima fase di natura obbligatoria e da una seconda ed eventuale fase di natura potestativa. Ne consegue che costituisce ius novum improponibile in appello il mutamento della domanda tendente al riconoscimento del diritto di prelazione quale proprietario confinante in base all'art. 7 della legge n. 817 del 1971 invece che all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 quale coltivatore diretto del fondo, come dedotto in primo grado, stante la diversità dei presupposti previsti dalle citate norme, tale da introdurre nel processo un tema di indagine nuovo e, quindi, una pretesa sostanzialmente diversa. (V 4606/84, mass n 436527; (V 3405/84, mass n 435421; (V 3246/83, mass n 428140; (V 5285/81, mass n 416036; (V 1470/81, mass n 262182).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)