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Sez. U, Sentenza n. 11022 del 10/06/2004 (Rv. 573522 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Opposizione a ordinanza sindacale di rimozione di materiali scaricati in violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 22 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573522-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'opposizione avverso l'ordinanza del sindaco che intima, al trasgressore dell'art. 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) per scarico abusivo di materiali, la rimozione del materiale abbandonato con ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento dei materiali stessi in conformità alla normativa vigente, atteso che l'azione proposta tende all'accertamento negativo del verificarsi dei presupposti puntualmente e specificamente previsti dal D.Lgs. cit. per la rimozione dei materiali ed il ripristino dello stato dei luoghi, onde l'azione stessa coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della P.A. che si assume non dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)