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Sez. U, Sentenza n. 27707 del 16/12/2005 (Rv. 586382 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Opposizione a ordinanza sindacale di rimozione di materiali scaricati in violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586382-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa notificata al trasgressore per violazione dell'art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il divieto di abbandono dei rifiuti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che è configurabile sia quando la sanzione non deriva da scelte discrezionali della P.A. ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge, sia quando l'opposizione sia proposta avverso l'intimazione di pagamento di una sanzione amministrativa in mancanza della previa emissione di un'ordinanza-ingiunzione. Inoltre quando l'atto introduttivo tende all'accertamento negativo del verificarsi dei presupposti previsti dal citato d.lgs., l'azione stessa coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della P.A. che si assume non dovuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)