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Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 01/08/1947 (Rv. 881846 - 01)

SUCCESSIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - BENI CHE IL 'DE CUIUS' ALIENÒ IN VITA. SUCCESSIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - APPLICABILITÀ ALLE COMUNIONI ORDINARIE.
Stato
decisa il 1947-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881846-01

SUCCESSIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - BENI CHE IL 'DE CUIUS' ALIENÒ IN VITA. SUCCESSIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - APPLICABILITÀ ALLE COMUNIONI ORDINARIE.

La norma dell'art. 732 cod. civ. (retratto successorio) è applicabile solo per i beni immobili che, in atto, facciano parte di una comunione ereditaria, con esclusione, perciò, di quegli immobili che il de cuius alienò e donò, in vita, con Atti particolari di trasferimento, sia pure a favore di uno dei legittimari, soggetti alla collazione a norma degli artt. 737 e segg. cod.civile. La norma relativa al diritto di prelazione non è applicabile alle comunioni ordinarie, ma soltanto a quelle strettamente ereditarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)