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Sez. 3, Sentenza n. 166 del 18/01/1995 Cc. (dep. 25/02/1995) Rv. 201566 - 01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee | Rese alla Polizia Giudiziaria da persona indagata - Senza assistenza del difensore - Utilizzabilità anche in fase di indagini preliminari - Configurabilità delle condizioni richieste per il sequestro: - Possono costituire elementi concorrenti - Fattispecie: contrabbando.
Stato
decisa il 1995-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201566-01

Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni spontanee

A norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona indagata, senza assistenza del difensore, possono essere utilizzate nel dibattimento ai sensi dell'art. 503, comma terzo, cod.proc.pen.; le dichiarazioni medesime possono essere altresì utilizzate in fase di indagini preliminari come indizio di reato non ricorrendo né l'inutilizzabilità generale di cui all'art. 191, stesso codice né alcuna ipotesi di inutilizzabilità specifica, e - ai fini della configurabilità delle condizioni richieste per il sequestro probatorio - possono costituire elementi concorrenti a fare ritenere ragionevolmente presumibile il reato ipotizzato, anche attraverso la valutazione di altri elementi logici. (Nella specie la Suprema Corte, nell'annullare l'ordinanza con la quale veniva disposta la revoca di decreto di convalida di sequestro sull'assunto che "la provenienza estera del T.L.E. e dei generi alimentari sequestrati (presupposto dei reati di contrabbando e della conseguente assoggettabilità a confisca del motopeschereccio e dell'autovettura) si fonda esclusivamente sulle indicazioni fornite alla Polizia Giudiziaria dagli indagati sul luogo e nell'immediatezza del fatto ai sensi dell'art. 350, comma quinto, cod. proc. pen.. indicazioni di cui è vietata, ex art. 350, comma sesto, cod.proc.pen., ogni documentazione ed utilizzazione diverse da quella della immediata prosecuzione delle indagini", ha altresì osservato che il sequestro (probatorio) e la confisca sono previste rispettivamente dagli artt. 253 cod.proc.pen. e 301, comma primo, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per il delitto di contrabbando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 com. 3 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)