Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 25/02/1997 Cc. (dep. 07/05/1997) Rv. 207427 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Condizioni di operatività della disciplina - Previa iscrizione del soggetto nel registro del reato come persona sottoposta a indagini - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di dichiarazioni rese da soggetto nei cui confronti era stata disposta perquisizione domiciliare.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
L'assunzione della qualità di "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini", ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nell'art. 350 cod. proc. pen. e, segnatamente, di quella concernente le dichiarazioni spontanee, di cui al comma 7 del citato articolo, non postula la previa iscrizione della persona medesima nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che fossero utilizzabili, ai fini cautelari, come gravi indizi di colpevolezza, le spontanee dichiarazioni rese da soggetto nei cui confronti era stata disposta perquisizione domiciliare, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la diversa disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)