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Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 24/07/1997 (Rv. 506231 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Limite ex art. 2752, primo comma, cod. civ. - Riferimento temporale - Iscrizione a ruolo solo successivo del credito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506231-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

Il privilegio previsto dall'art. 2752, primo comma cod. civ., nel testo modificato dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 426 assiste i crediti tributari nell'anno in cui l'esattore procede o interviene nella esecuzione e nell'anno precedente, e non rileva che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito e ha deciso nel merito la causa, a norma dell'art. 384, primo comma cod. proc. civ., disponendo l'ammissione del credito al passivo del fallimento, con collocazione in privilegio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)