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Sez. 1, Sentenza n. 8047 del 22/07/1995 (Rv. 493398 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Limite ex art. 2752, primo comma, cod. civ. - Riferimento temporale.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493398-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

La disposizione dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., come sostituito dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975 n. 426, deve essere intesa nel senso che il privilegio (ad eccezione delle pene pecuniarie per le quali resta escluso) assiste i crediti iscritti nell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente, senza che rilevino gli anni di produzione del reddito assoggettato ad imposizione, con la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 2752 cod. civ. per i soli ruoli suppletivi, per i quali il privilegio è attribuito indipendentemente dagli anni di produzione del reddito, ma per un importo non superiore a quello degli ultimi due anni e cioè degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, ma sempre limitatamente al ruolo dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e a quello dell'anno precedente. Conseguentemente, nella ipotesi di fallimento del contribuente sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell'anno della richiesta di ammissione al passivo e nell'anno precedente (indipendentemente dall'anno della produzione del reddito), anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3, Cod. Civ. art. 2752, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)