Sez. L - , Ordinanza n. 9375 del 08/04/2021 (Rv. 661053 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Utilizzo di mezzo in difetto della prescritta abilitazione di guida - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
Non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (come integrato dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore privo dell'abilitazione di guida prevista per il tipo di veicolo condotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'indennizzo al titolare di patente di tipo B e C che aveva riportato l'infortunio mentre si trovava alla guida di un motociclo di 250 cc., per il quale era richiesta una diversa abilitazione).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)