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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016 (Rv. 639622 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Ambito di operatività - Mera inosservanza di prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a guida di veicolo non adattato alla minorazione del conducente.
Stato
decisa il 2016-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639622-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l'operatività della polizza, ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, quando il conducente, legittimamente abilitato ed in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada, la cui inosservanza non si traduce in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo ma integra solo una ipotesi di mera illiceità alla guida. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'operatività della copertura assicurativa per i danni cagionati da soggetto mutilato alla guida di vettura priva dei necessari adattamenti tecnici richiesti per la sua condizione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116, Cod. Strada art. 125, Legge 24/12/1990 num. 990 art. 18, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)