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Sez. 3, Ordinanza n. 14461 del 23/05/2024 (Rv. 671412-01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Domanda di misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ammissibilità - Limiti - Preclusioni assertive - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671412-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

L'istanza volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della

controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito.

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)