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Sez. 1, Ordinanza n. 29690 del 19/11/2024 (Rv. 673135-01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE | Misure di coercizione indiretta in materia di famiglia - Ambito di applicazione - Limiti - Violazione delle statuizioni economiche - Esclusione. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673135-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE

Nella materia di famiglia, le misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., nel sistema previgente all'introduzione del nuovo art. 473 bis.39 c.p.c., si applicano a tutti i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e al minore (affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) ed all'assegnazione della casa coniugale, mentre non possono trovare applicazione con riferimento alla violazione delle statuizioni economiche, che godono già di un loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 39, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)