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Sez. 1, Sentenza n. 4229 del 03/03/1998 Ud. (dep. 07/04/1998) Rv. 210243 - 01

ARMI - MUNIZIONI | Cartucce calibro 9 lungo "parabellum" - Munizioni destinate ad armi da guerra - Detenzione illegale - Reato di cui all'art.2 legge 2 ottobre 1967 n.895 - Configurabilità - Sussistenza - Possesso di arma comune da sparo regolarmente detenuta ed idonea ad esplodere tali munizioni - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato di detenzione illegale di munizioni da guerra - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210243-01

ARMI - MUNIZIONI

In materia di reati concernenti le armi, l'introduzione attuata nel 1990, nel catalogo delle armi comuni da sparo, di pistole semiautomatiche cal.9, concerne armi che utilizzano proiettili cal.9 corto, e non calibro 9 lungo, che, in quanto destinati ad armi da guerra, devono ritenersi munizioni per arma da guerra. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato per aver detenuto nella propria abitazione 57 cartucce cal.9 "parabellum", definite munizioni per arma da guerra. Il suo difensore aveva proposto ricorso per Cassazione, e, tra i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, aveva, tra l'altro, evidenziato che la pistola "357 Magnum", pure rinvenuta nell'abitazione del prevenuto e regolarmente denunciata, era idonea a sparare le cartucce sequestrate, le quali, pertanto, dovevano anch'esse ritenersi legittimamente possedute. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima, ed evidenziando altresì che, in punto di fatto, era risultato accertato che l'imputato si era impossessato di dette munizioni nel corso di una esercitazione militare).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)