Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 05/05/2000 Ud. (dep. 26/05/2000) Rv. 216385 - 01
ARMI - MUNIZIONI | Munizioni per le quali è vietata la destinazione alle armi comuni da sparo - Qualificabilità come munizioni da guerra - Sussistenza.
ARMI - MUNIZIONI
La norma dell'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art.1, comma 3, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse. (Fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole cal.38 special ad espansione, in quanto l'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)