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Sez. 1, Sentenza n. 21685 del 04/12/2012 (Rv. 624424 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Divieto di elezione alla carica di sindaco - Svolgimento di quattro o più mandati consecutivi, purché inferiori a sette anni e sei mesi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624424-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

La previsione dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non può essere interpretata nel senso di consentire la eleggibilità anche ad un quarto o a successivi mandati consecutivi, alla condizione che il sindaco, a prescindere dal numero di mandati, non abbia ricoperto la carica per un tempo superiore complessivamente a quello limite di sette anni e sei mesi considerato dalla norma (cinque anni di un mandato intero più due anni e sei mesi), in quanto essa contrasterebbe con il criterio di stretta interpretazione, vigente in materia, ed avrebbe l'effetto di invadere la sfera della competenza riservata alla discrezionalità del legislatore, cui è rimesso di determinare ragionevolmente i limiti al diritto di accesso dei cittadini alle cariche politiche, all'esito di un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)