Sez. 4, Sentenza n. 6275 del 06/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008) Rv. 239171 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Estinzione del reato - Applicazione delle sanzioni - Competenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di reato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso di estinzione per causa diversa dalla morte dell'imputato, la applicazione della sanzione amministrativa accessoria non compete al giudice ma al Prefetto. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose estinto per remissione di querela, la Corte ha rilevato l'omissione del giudice di pace che avrebbe dovuto trasmettere copia della sentenza al Prefetto).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 219, Cod. Strada art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)