Sez. 4, Sentenza n. 1022 del 27/11/1998 Ud. (dep. 26/01/1999) Rv. 212473 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Circolazione stradale (Nuovo Codice) - Illeciti penali - Sanzioni amministrative accessorie - In genere - Revoca della patente - Competenza del giudice - Sussistenza solo nei casi espressamente previsti.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative accessorie, derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poiché, secondo il disposto degli artt. 218 e 219 cod. della strada, la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 219, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)