Sez. L, Ordinanza n. 21224 del 10/10/2007 (Rv. 599491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Domanda di accertamento di ipotesi di interposizione vietata di mano d'opera ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Presupposto della domanda di condanna dell'imprenditore intermediario fittizio (interposto) - Esclusione - Fallimento dell'imprenditore interposto - Attrazione alla cognizione del giudice fallimentare della domanda di accertamento dell'interposizione vietata proposta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari - Esclusione - Cognizione del giudice lavoro - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'accertamento della sussistenza di un'ipotesi di appalto di mano d'opera vietato, ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non può costituire il presupposto della domanda di condanna nei confronti dell'imprenditore che assume la veste di intermediario fittizio (o interposto), in quanto un siffatto accertamento implica la negazione di una sua reale titolarità del rapporto di lavoro. Sicché, ove a fallire sia proprio l'imprenditore intermediario (come nella specie), la domanda del lavoratore volta all'accertamento dell'interposizione fittizia, proposta anche nei confronti della impresa utilizzatrice delle prestazioni lavorative, quale litisconsorte necessario dell'imprenditore interposto, non può essere attratta nella cognizione del giudice fallimentare, ma rimane di competenza del giudice del lavoro, giacché trattasi di domanda che non può ipotizzarsi come strumentalmente collegata ad una domanda di condanna dello stesso imprenditore intermediario fallito.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)