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Sez. L, Sentenza n. 3096 del 03/03/2001 (Rv. 544370 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Datore di lavoro apparente - Insolvenza - Obbligo del Fondo di garanzia di corrispondere ai dipendenti il t.f.r. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544370-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In caso di intermediazione vietata di mano d'opera, i lavoratori dipendenti, se pure sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente ne abbia utilizzato le prestazioni, possono comunque richiedere l'adempimento degli obblighi retributivi al datore di lavoro apparente, sia perché essi possono non essere consapevoli della sussistenza dell'intermediazione illecita, sia perché in ogni caso il datore di lavoro interposto non può essere sottratto alla responsabilità "retributiva" nei confronti dei lavoratori da lui formalmente dipendenti; ne consegue che questi ultimi, in caso di fallimento del datore di lavoro apparente, ben possono esigere dal Fondo di garanzia il pagamento del t.f.r., secondo modalità e termini di cui all'art. 2 legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)