Sez. 1, Sentenza n. 394 del 12/03/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112347 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - REATO DI PERICOLO - DOLO - ESTREMI - IPOTESI COLPOSA - DIFFERENZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - REATO DI PERICOLO - DOLO - ESTREMI - IPOTESI COLPOSA - DIFFERENZA - FATTISPECIE.*
In relazione alla valutazione del momento conoscitivo del dolo nel delitto di cui all'art.444 cod.pen., trattandosi di reato di pericolo, la consapevolezza del carattere nocivo della sostanza deve ritenersi sussistente non soltanto nel caso di diretta conoscenza della pericolosita - quale attitudine della sostanza a recar danno alla pubblica salute - ma anche nell'ipotesi di volontaria accettazione del rischio inerente ad una pericolosita probabile. In tal caso infatti, si configura un atteggiamento psicologico analogo a quello che si realizza nel cosiddetto dolo eventuale, come tale ben distinto da quello che caratterizza la previsione colposa di cui all'art.452 cod.pen. pertanto, nel caso di detenzione per commercio di carni provenienti da animale morto per malattia - di cui sia stata obiettivamente accertata la pericolosita per la pubblica salute - la conoscenza, da parte dell'agente, di tale provenienza, per se stessa gia indicativa di una potenziale pericolosita, cui si accompagni la intenzionale sottrazione della sostanza al prescritto controllo batteriologico, debbono ritenersi elementi idonei ad integrare l'elemento psicologico del reato di cui all'art.444 cod.pen. (V.103537, anno 1967, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 452 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)