Sez. 1, Sentenza n. 11133 del 28/09/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156276 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATE - REATO DI PERICOLO - DOLO - ESTREMI - DELITTI COLPOSI - CONTRO LA SALUTE PUBBLICA - IPOTESI COLPOSA CONTRO LA SALUTE PUBBLICA - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATE - REATO DI PERICOLO - DOLO - ESTREMI - DELITTI COLPOSI - CONTRO LA SALUTE PUBBLICA - IPOTESI COLPOSA CONTRO LA SALUTE PUBBLICA - DIFFERENZE.*
In relazione alla valutazione del momento conoscitivo del dolo del delitto di commercio di sostanze alimentari nocive, la consapevolezza del carattere nocivo della sostanza, trattandosi di reato di pericolo, deve ritenersi sussistente non soltanto nel caso di diretta conoscenza della pericolosità - quale attitudine della sostanza a recar danno alla salute pubblica - ma anche nella ipotesi di volontaria accettazione del rischio inerente ad una pericolosità probabile; in quest'ultima ipotesi, si configura un atteggiamento psicologico analogo a quello che si realizza nel cosiddetto dolo eventuale, come tale ben distinto da quello che caratterizza la previsione colposa di cui all'art. 452 cod. pen. (Conf mass n 112347).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)