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Sez. 3, Sentenza n. 1801 del 20/02/1991 (Rv. 471018 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Di soggetto in età non lavorativa o che frequenti corsi di studio - Liquidazione del danno - Criterio del minimo legale di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 1977 - Applicabilità in via sussidiaria.
Stato
decisa il 1991-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471018-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente

In tema di liquidazione di danno da invalidità permanente, con riguardo a soggetto in età che non comporti capacità lavorativa, od, in particolare, che frequenti corsi di studio, il criterio del minimo legale di cui all'art. 4 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977, secondo cui il giudice deve considerare un reddito non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può operare solo sussidiariamente dopo la ricerca e la valutazione degli elementi di determinazione del probabile reddito del futuro quali l'età del danneggiato, gli studi compiuti, le condizioni familiari e sociali, e nel quadro dei risultati di tale indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)