diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11349 del 11/11/1998 (Rv. 520585 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Di soggetto in età non lavorativa, frequentante corsi di studio - Liquidazione del danno - Criteri - Presuntivi - Ammissibilità - Portata - Limiti - Conseguenze - Criterio del minimo legale di cui all'art. 4 del D.L. n. 875 del 1976 - Applicabilità in via residuale.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520585-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

In ipotesi di illecito determinante invalidità permanente in un soggetto privo di reddito, in quanto non svolgente attività lavorativa e che frequenti un corso di studio, il danno da risarcire consiste nel minor guadagno che l'interessato realizzerà in futuro a causa della menomazione rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata. Tale danno può essere liquidato, per mezzo di presunzioni, considerando il tipo di attività che il soggetto svolgerà in futuro secondo un criterio probabilistico, che tenga conto delle possibili scelte ed occasioni che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si offrono in relazione al livello di studi conseguito e all'ambiente familiare e sociale di riferimento. Consegue che in tali casi il criterio di liquidazione del danno prendendo a base il triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1997, n. 39, può fungere solo da criterio residuale, qualora, avuto riguardo a tutte le particolarità del caso concreto, manchino parametri per la valutazione del danno futuro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)