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Sez. 1, Sentenza n. 3519 del 24/10/1975 (Rv. 377700 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - LIMITI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - DECISIONE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DI UN DEBITO - IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA SULLA SCADENZA O MENO DEL DEBITO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377700-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - LIMITI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - DECISIONE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DI UN DEBITO - IMPUGNAZIONE - COSA GIUDICATA SULLA SCADENZA O MENO DEL DEBITO - INSUSSISTENZA.*

Parti di sentenza sulle quali, in caso di impugnazione parziale, puo formarsi il giudicato per effetto dell'acquiescenza, ai sensi dell'art 329 cod proc civ, sono soltanto quelle concernenti questioni individuali ed autonome, suscettibili di essere decise, in astratto, in un separato giudizio, e non quelle questioni che formino il presupposto o la conseguenza di altra pronuncia gia espressamente impugnata. E cosi non puo formarsi, per acquiescenza, il giudicato sul punto se un debito debba o meno considerarsi scaduto, quando vi sia stata pronuncia sulla revocabilita fallimentare dell'atto di Costituzione della relativa garanzia ai sensi dell'art 67 della legge fallimentare, e tale pronuncia sia stata espressamente impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)