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Sez. 2, Sentenza n. 533 del 24/01/1979 (Rv. 396652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA ALLE PARTI NON IMPUGNATE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - IMPUGNAZIONE PARZIALE - ACQUIESCENZA ALLE PARTI NON IMPUGNATE - CONDIZIONI.*

In caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza si verifica soltanto quando le diverse parti di questa, non essendo astrattamente connesse e collegate tra loro e concernendo questioni che potrebbero in astratto essere decise in separati giudizi, siano tra di loro indipendenti, in modo che l'una possa sussistere (e passare in giudicato) venendo meno l'altra, ma non anche quando una parte costituisca una conseguenza dell'altra, cioe una statuizione che abbia per necessario presupposto la statuizione impugnata ovvero ne costituisca essa medesima l'antecedente logico giuridico. (V 3498/76, mass n 382245; (V 3519/75, mass n 377700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)