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Sez. 2, Sentenza n. 13732 del 27/06/2005 (Rv. 581660 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Condizioni - Condominio - Recinzione di terrazza a livello in parte di proprietà esclusiva e in parte condominiale - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581660-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO

Poiché per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 cod.civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, non è riconducibile a tale categoria la delibera del condominio che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello attraverso l'installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la finalità di impedirne l'usucapione e di delimitare il confine, garantendo a tutti i condomini l'accesso alla parte comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)