Sez. 2, Sentenza n. 13732 del 27/06/2005 (Rv. 581660 - 01)
PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Condizioni - Condominio - Recinzione di terrazza a livello in parte di proprietà esclusiva e in parte condominiale - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO
Poiché per configurarsi l'atto emulativo previsto dall'art. 833 cod.civ. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie ed abbia lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri, non è riconducibile a tale categoria la delibera del condominio che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello attraverso l'installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la finalità di impedirne l'usucapione e di delimitare il confine, garantendo a tutti i condomini l'accesso alla parte comune.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)