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Sez. 2, Sentenza n. 1209 del 22/01/2016 (Rv. 638683 - 01)

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO | Esistenza di un interesse del proprietario - Atto emulativo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638683-01

PROPRIETÀ - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO

L'atto emulativo vietato ex art. 833 c.c. presuppone lo scopo esclusivo di nuocere o di recare pregiudizio ad altri, in assenza di una qualsiasi utilità per il proprietario, sicché non è riconducibile a tale categoria un atto comunque rispondente ad un interesse del proprietario, né potendo il giudice compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco o formulare un giudizio di meritevolezza e prevalenza fra gli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto emulativa la richiesta di ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, soppresso da una delibera dichiarata illegittima, considerando la sproporzione tra i costi necessari all'uopo e quelli per realizzare un impianto unifamiliare nell'appartamento dell'istante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 833

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)