Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 14/05/1971 Ud. (dep. 11/11/1971) Rv. 119284 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLII COMBUSTIBILI O CARBURANTI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DAL DEPOSITO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLII COMBUSTIBILI O CARBURANTI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DAL DEPOSITO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE.*
Il delitto di cui agli artt 5 e 15 legge 2 dicembre 1957, n 474, consistente nel trasporto di oli minerali combustibili o carburanti senza certificato di provenienza, o con certificato scaduto, falso od alterato, e configurabile anche nel caso in cui l'imposta sia stata gia pagata all'atto della estrazione della merce dal deposito originario. Invero l'art 5 si riferisce ad oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti per i quali e stato assolto l'Obbligo del pagamento del tributo o che ne siano esenti e la ratio legis consiste nella necessita di permettere il continuo ed ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilita, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova della sua identita.*
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST., Legge 02/12/1957 num. 474 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)