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Sez. 3, Sentenza n. 8815 del 05/03/1976 Ud. (dep. 06/09/1976) Rv. 134349 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLII COMBUSTIBILI O CARBURANTI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DAL DEPOSITO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134349-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - TRASPORTO DI OLII COMBUSTIBILI O CARBURANTI SENZA CERTIFICATO DI PROVENIENZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE DAL DEPOSITO - SUSSISTENZA DEL REATO - RATIO DELL'INCRIMINAZIONE.*

Il delitto di cui agli artt 5 e 15 legge 2 luglio 1957, n 474, consistente nel trasporto di oli minerali combustibili o carburanti senza certificato di provenienza, o con certificato scaduto, falso od alterato, ha quale ratio legis la necessita di permettere il continuo ed ininterrotto controllo di ogni movimento della merce che, per la sua fungibilita, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova della sua identita. (Conf mass n 119284).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)