Sez. U, Sentenza n. 3132 del 17/03/1993 (Rv. 481425 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Sanzioni | Sanzione dell'ammonimento - Esclusione per gli impiegati civili dello Stato - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 R.D.L. n. 511 del 1946 in riferimento all'art. 3 della Cost. - Manifesta infondatezza.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Sanzioni
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la possibilità di irrogazione, a carico dei magistrati, della sanzione disciplinare dell'ammonimento, esclusa, invece, dall'art. 78 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per gli impiegati civili dello Stato, non sussistendo omogeneità delle posizioni particolari degli appartenenti alle due categorie di dipendenti pubblici e trovando, di conseguenza, ragionevole giustificazione il diverso trattamento della materia disciplinare per gli uni e per gli altri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 19, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)