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Sez. U, Sentenza n. 11655 del 12/05/2008 (Rv. 603020 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termine biennale per la pronuncia della sentenza, ex art. 59, nono comma, d.P.R. n. 916 del 1958 - "Dies ad quem" - Data della lettura del dispositivo e non del deposito della motivazione - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 101, 105 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603020-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 101, 105 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, e succ. modif., interpretato nel senso che il "dies ad quem" relativo al termine biennale per la pronuncia della sentenza (a pena di estinzione del procedimento, sempre che l'incolpato vi consenta) si identifica con la data di lettura del dispositivo (e non con quella del deposito della motivazione), atteso che la diversa disciplina prevista per gli impiegati civili dello Stato si fonda sulla sostanziale non omogeneità delle due categorie di dipendenti pubblici, nonché sulla differente natura dei relativi procedimenti disciplinari, e la mancanza nella legge di un termine perentorio per il deposito della motivazione, da un lato è una scelta non arbitraria rimessa alla discrezionalità del legislatore, dall'altro non lede il principio della ragionevole durata del processo, atteso che nell'ordinamento vigente l'inosservanza di detto termine, che non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento, può essere fonte di responsabilità disciplinare del magistrato e di responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 120, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 com. 9 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 105, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)