Sez. 3, Sentenza n. 1660 del 13/05/1969 (Rv. 340604 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE - MANDATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - ONERE DI METTERE IN RELAZIONE I CONTRAENDI - INADEMPIMENTO - TUTELA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
MEDIAZIONE - IN GENERE - MANDATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI - ONERE DI METTERE IN RELAZIONE I CONTRAENDI - INADEMPIMENTO - TUTELA GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE.*
L'elemento che distingue l'istituto del mandato da quello della mediazione consiste nel fatto che chi accetta l'incarico e tenuto, nel mandato, all'Obbligo di curarne l'esecuzione, dietro corrispettivo, che e dovuto dal mandante, anche se il contratto con il terzo non sia stato concluso mentre a tale Obbligo non e tenuto il mediatore il quale ha soltanto l'Onere di mettere in relazione i futuri contraenti per appianare le divergenze e far concludere l'affare, il che esclude che il mediatore possa venire citato in giudizio per non aver adempiuto a tale Onere. (Conf. 37-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1752, Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)