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Sez. 3, Sentenza n. 4032 del 14/06/1988 (Rv. 459156 - 01)

MANDATO - IN GENERE - MEDIAZIONE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459156-01

MANDATO - IN GENERE - MEDIAZIONE - DIFFERENZA.*

Il mandato si distingue da mediazione perché chi accetta lo incarico, nel mandato, ha l'Obbligo giuridico di curarne la esecuzione ed acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre a tale Obbligo non è tenuto il mediatore il quale, interponendosi in maniera neutrale ed imparziale fra i due contraenti, ha soltanto l'Onere di metterli in relazione, appianarne le eventuali divergenze e far loro concludere l'affare, senza che l'indipendenza del mediatore possa venir meno per la unilateralità del conferimento dell'incarico, ovvero per il fatto che il compenso sia previsto a carico di una sola parte od in misura disuguale. (V 3531/80, mass n 407372; (Conf 5982/81, mass n 416766; (Conf 1247/72, mass n 357745; (Conf 1660/69, mass n 340604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)