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Sez. L, Sentenza n. 2457 del 13/04/1985 (Rv. 440303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - SOPPRESSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE DELL'INPS.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - SOPPRESSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE DELL'INPS.*

A seguito della soppressione dell'i.N.A.M. ed ai sensi dell'art. 23 quinquies del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1960 n. 33), che affida allo i.N.P.S. gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia (e di ogni altra somma ad essi connessa) relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979, la legittimazione ad agire ed a contraddire nelle controversie relative ai contributi anzidetti, appartiene, con effetto immediato dall'entrata in vigore della norma, esclusivamente allo i.N.P.S..*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quinquies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)