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Sez. 1, Sentenza n. 11202 del 20/11/1990 (Rv. 469826 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - PERDITA ED AVARIA - SMARRIMENTO DI UN COLLO - ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL VETTORE STRANIERO RESPONSABILE DELLO SMARRIMENTO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469826-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - PERDITA ED AVARIA - SMARRIMENTO DI UN COLLO - ASSICURATORE - AZIONE CONTRO IL VETTORE STRANIERO RESPONSABILE DELLO SMARRIMENTO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di trasporto aereo internazionale, l'assicuratore subentrato, ai sensi dell'art. 191, cod. civ., per effetto di successione a titolo particolare, nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, è legittimato ad agire contro il vettore straniero, chiamato a rispondere dello smarrimento di un collo in base alle norme della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (modificate dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955), atteso che l'art. 30 della detta convenzione, pur facendo riferimento al mittente (ed al destinatario) della merce (ma non all'assicuratore) necessariamente presuppone, nella sua concreta attuazione, i possibili mutamenti nella titolarità del diritto, dovuti alle vicende soggettive del credito del mittente, le quali sono regolate dalla legge dello stato al quale il contraente appartiene. (Conf 1380/83, mass n 426194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Navig. art. 951, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 30, Legge 19/03/1932 num. 841 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/09/1955 CORTE COST., Legge 03/12/1962 num. 1832 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)