Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 23/02/1983 (Rv. 426194 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE DI MERCE - AZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIATO CONTRO IL VETTORE - DECADENZA EX ART. 29 DELLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929, PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA AZIONE NEL TERMINE DI DUE ANNI - OPERATIVITÀ - ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CHE AGISCE IN SURROGA EX ART. 1916 COD. CIV.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE DI MERCE - AZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIATO CONTRO IL VETTORE - DECADENZA EX ART. 29 DELLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1929, PER MANCATO ESPERIMENTO DELLA AZIONE NEL TERMINE DI DUE ANNI - OPERATIVITÀ - ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE CHE AGISCE IN SURROGA EX ART. 1916 COD. CIV.*
In tema di trasporto aereo internazionale di merce, la decadenza ex art. 29 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841) da cui l'Azione risarcitoria del danneggiato contro il vettore sia stata colpita, per essere stata esperita dopo il termine di due anni, opera anche nei riguardi dell'assicuratore che, avendo risarcito il danno, agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., in quanto tale surroga pone l'assicuratore nella stessa posizione del danneggiato rispetto all'Azione di responsabilità proponibile nei confronti del vettore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Navig. art. 951, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 29, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)