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Sez. 1, Sentenza n. 16587 del 18/06/2008 (Rv. 603963 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Art. 10 del d.l. n. 367 del 1990 - Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla siccità - Soggetto passivo dell'obbligazione - Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Esclusione - Regione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603963-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 10 d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, conv. nella legge 30 gennaio 1991, n. 31 (recante "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990"), creditore e obbligato della prestazione relativa ai previsti contributi sono, rispettivamente, il titolare dell'azienda agricola e la Regione, mentre l'art. 11 del medesimo d.l. statuisce che la provvista per l'erogazione, da parte delle Regioni, dei contributi in discorso è ripartita tra le Regioni richiedenti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; sicché non è configurabile alcuna obbligazione diretta dello Stato verso l'avente diritto al contributo, alla quale non è assimilabile l'obbligo istituzionale e politico di ripartire la menzionata provvista fra le Regioni. Pertanto, se da un lato il Ministero non può erogare somme maggiori di quelle che ha, dall'altro lato l'adeguamento della provvista del fondo di solidarietà rientra nei poteri discrezionali di carattere politico del Parlamento della Repubblica, non coercibili con sentenza del G.O..

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 10, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)