Sez. 1, Sentenza n. 20432 del 21/10/2005 (Rv. 593302 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi previsti dal d.l. n. 367 del 1990 (conv. in legge n. 31 del 1991) - Titolari attivo e passivo della relativa obbligazione - Rispettivamente agricoltore e Regione - Titolarità passiva dello Stato - Esclusione.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE
Ai sensi dell'art. 10 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31 (recante "Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990"), creditore e obbligato della prestazione relativa ai previsti contributi sono, rispettivamente, il titolare dell'azienda agricola e la Regione, mentre l'art. 11 del medesimo d.l. statuisce che la provvista per l'erogazione, da parte delle Regioni, dei contributi in discorso è ripartita tra le Regioni richiedenti dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali; non è pertanto configurabile alcuna obbligazione dello Stato, né in via diretta verso l'avente diritto al contributo, né in via di regresso nei confronti della regione, non essendo a quest'ultima assimilabile l'obbligo istituzionale e politico di ripartire la menzionata provvista ed erogarla in quota all'ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo verso il beneficiario del contributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1990 num. 367, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 com. 10, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 com. 11, Legge 30/01/1990 num. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)