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Sez. L, Sentenza n. 6331 del 26/10/1983 (Rv. 431074 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FASI ALTERNATIVE EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431074-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - FASI ALTERNATIVE EX ART. 413, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. - nel disporre che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto - prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non è compreso quello del luogo di svolgimento dell'attività di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati. (Conf 3201/81, mass n 413771; (Conf 1657/79, mass n 398009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)