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Sez. L, Sentenza n. 559 del 23/01/1984 (Rv. 432793 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432793-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, che l'art. 413 cod. proc. civ. aggiunge, in alternativa, a quello speciale esclusivo dell'azienda o della sua dipendenza, è da intendere come coincidente con quello in cui si è costituito il rapporto stesso, nel suo significato globale, comprensivo delle reciproche obbligazioni, e quindi con il luogo in cui è stato posto in essere l'atto costitutivo, alla cui identificazione non giova la sola Determinazione del luogo nel quale hanno avuto inizio le prestazioni lavorative, non potendosi al riguardo invocare il disposto dell'art. 1327 cod. civ., attinente alla diversa fattispecie legale che si verifica quando la prestazione debba eseguirsi senza preventiva risposta, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli Usi. (V 6331/83, mass n 431074; (V 3201/81, mass n 413771; (5076/80, mass n 408932; (V 1657/79, mass n 398009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)