Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 27/07/2001 (Rv. 548552 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Disposizioni dell'art. 62 d.P.R. n. 221 del 1950 escludente l'assistenza di avvocati - Illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. - Sussistenza - Fondamento - Natura regolamentare - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Operatività immediata del precetto costituzionale - Sussistenza.
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La norma di cui all'art. 62, terzo comma, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (il quale, avendo natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità da parte della Corte Cost., essendo quest'ultimo limitato solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge, e, pertanto, può essere sottoposto alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della sua legittimità), la quale dispone che, davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non sia ammessa l'assistenza di avvocati, deve essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, norma da considerarsi immediatamente operativa, e, pertanto, davanti a detta Commissione, avente natura giurisdizionale, il suddetto precetto costituzionale impone il riconoscimento all'incolpato della facoltà di farsi assistere dal difensore.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)