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Sez. U, Sentenza n. 13016 del 23/12/1997 (Rv. 511171 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Disposizione dell'art. 62 del d.P.R. n. 221 del 1950 escludente l'assistenza di avvocati - Illegittimità per contrasto con l'art. 24 Cost. - Sussistenza - Fondamento - Valutabilità diretta da parte del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1997-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511171-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 62, terzo comma, d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (il quale, avendo natura regolamentare, non è suscettibile del sindacato di legittimità della Corte Costituzionale, essendo quest'ultimo limitato solo alle leggi ed agli atti aventi efficacia di legge, e pertanto si sottopone alla verifica del giudice ordinario o speciale, anche sotto il profilo della verifica della sua legittimità), la quale dispone che, davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, non sia ammessa l'assistenza di avvocati, deve essere disapplicata in quanto illegittima per contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Ne consegue che debba ritenersi valido il ricorso presentato da un odontoiatra innanzi alla Commissione suddetta, sottoscritto dal solo difensore.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 55, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)