Sez. 3, Sentenza n. 746 del 18/02/1977 (Rv. 384349 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE PRESUNTO - LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PRETORILE - ACCERTAMENTO DI UN DANNO INFERIORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL CONCILIATORE - PRECLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE PRESUNTO - LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA PRETORILE - ACCERTAMENTO DI UN DANNO INFERIORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL CONCILIATORE - PRECLUSIONE.*
Poiche la Determinazione del valore della controversia, ai fini della Competenza, va effettuata con esclusivo riferimento alla domanda introduttiva (art 10 cod proc civ), rimanendo irrilevante ogni successiva modificazione o rinuncia, ovvero indagine sul fondamento della medesima, al pretore adito con domanda di risarcimento dei danni, non specificati nel loro ammontare e, quindi, da presumersi equivalenti al limite massimo della sua Competenza (art 14 cod proc civ), non e consentito di rimettere la causa al giudice conciliatore, in base all'accertamento di un danno effettivo rientrante nella Competenza di quest'ultimo. (V 1371/73, mass n 364015; (V 1196/71, mass n 351340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)