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Sez. 3, Sentenza n. 1869 del 02/04/1981 (Rv. 412555 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI NON SPECIFICATI NEL LORO AMMONTARE - PROPOSIZIONE DINANZI AL PRETORE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO IN LIMINE LITIS - SUCCESSIVA RICHIESTA DELL'ATTORE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412555-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI NON SPECIFICATI NEL LORO AMMONTARE - PROPOSIZIONE DINANZI AL PRETORE - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO IN LIMINE LITIS - SUCCESSIVA RICHIESTA DELL'ATTORE DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL TRIBUNALE - ACCOGLIMENTO - INAMMISSIBILITA.*

Poiche la Determinazione del valore della controversia, ai fini della Competenza, va effettuata con esclusivo riferimento alla domanda introduttiva (art 10 cod proc civ), rimanendo irrilevante ogni successiva modificazione o rinuncia, al pretore adito con domanda di risarcimento dei danni, non specificati nel loro ammontare, non e consentito - dopo che, mancando ogni contestazione in limine litis da parte del convenuto, il valore e rimasto cosi fissato, anche agli effetti del merito - di rimettere la causa al tribunale su esplicita richiesta dell'attore, poiche la semplice precisazione, ammissibile nel corso del giudizio, in ordine all'ammontare della domanda in origine genericamente proposta, e quella che non importa alcuna modifica sostanziale al contenuto di questa che, pertanto, ai fini dell'accertamento della Competenza del giudice adito, esplica la sua efficacia gia dall'atto introduttivo del giudizio. (V 1812/73, mass n 364787; (V 160/71, mass n 349543; (Conf 4244/77, mass n 387869; (Conf 746/77, mass n 384349 sulla prima parte; (contra 105/80, mass n 403483; (contra 4092/77, mass n 387777; (contra 3544/75, mass n 377738; (contra 592/75, mass n 373908; (contra 1212/72, mass n 357693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)