Sez. U, Sentenza n. 3269 del 26/10/1972 (Rv. 361084 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE CONTROVERSO - QUESTIONE DI MERITO - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - TITOLARITA ATTIVA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE CONTROVERSO - QUESTIONE DI MERITO - IRRILEVABILITA D'UFFICIO - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Quando sia contestata l'appartenenza all'attore del diritto controverso (nella specie, era stata contestata all'attore, proprietario che chiedeva la retrocessione dei relitti dei beni espropriati, la qualita di soggetto espropriato), ossia la titolarita attiva del rapporto giuridico sostanziale che Forma oggetto della controversia, si pone una questione di merito, attinente alla fondatezza della pretesa fatta valere. Siffatta questione, non essendo rilevabile d'ufficio e richiedendo un'appropriata indagine di fatto, non puo, se non nei limiti entro i quali fu sottoposta ai giudici di merito, formare oggetto del normale controllo di legittimita da parte del supremo collegio. (V 1063'70, mass n 346614).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)