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Sez. 1, Sentenza n. 1063 del 16/04/1970 (Rv. 346614 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - QUESTIONI SULLA TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL DIRITTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346614-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - QUESTIONI SULLA TITOLARITA ATTIVA E PASSIVA DEL DIRITTO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - RIESAME DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'Azione, intesa questa non come diritto potestativo ad ottenere una sentenza favorevole, bensi come diritto ad ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o sfavorevole. Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e le questioni sulla titolarita passiva del rapporto sostanziale, dedotto in giudizio, sono questioni di merito e non di legittimazione ad agire. Tali questioni di merito non sono rilevabili di ufficio e possono formare oggetto di riesame da parte del giudice dell'impugnazione solo nei limiti dedotti specificamente dalla parte impugnante. (Conf 3471-69, massima n 343591).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)