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Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 08/05/1969 (Rv. 340458 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA NELL'IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA DELL'INTERESSE - PRONUNCIA SULLE SPESE - APPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340458-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INTERESSE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA NELL'IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - INSUSSISTENZA DELL'INTERESSE - PRONUNCIA SULLE SPESE - APPELLABILITA.*

Se il pretore, nonostante che fosse cessata la materia del contendere in merito alla proposta domanda, abbia dichiarato la propria incompetenza e condannato l'attore al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, questi non ha interesse ad impugnare con istanza di regolamento di Competenza l'inutile pronunzia declaratoria di incompetenza. Egli deve, invece, impugnare con il normale rimedio dell'appello la pronuncia sulle spese. (V. 1515-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)